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Finanza

I trasferimenti tra società dello stesso gruppo non si considerano elusivi se avvenuti con i giusti prezzi

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Spetta alla società sottoposta ad accertamento dimostrare che il prezzo, diverso dal suo “valore normale”, applicato in un trasferimento con un’altra società appartenente alla stessa holding sia giusto. Quindi l’Agenzia delle Entrate non potrà dichiarare elusivo un trasferimento se il contribuente in questione presenta valide motivazioni come stabilito dalla sentenza

della Cassazione n° 11949/2012. La normativa sul Transfer Pricing (normativa sui prezzi dei trasferimenti tra società dello stesso gruppo residenti in nazioni differenti) ha l’obiettivo di controllare i prezzi praticati nei trasferimenti tra società controllate e/o collegate per contrastare i comportamenti elusivi. Nella pratica si è potuto constatare che numerosi sono stati i tentativi messi su dalle imprese per alleviare il carico fiscale del gruppo e quindi dirottare parte degli utili verso quelle società della holding residenti in paesi caratterizzati da un sistema fiscale più attraente. L’art. 110 comma 7° del D.P.R. n° 917/1986 stabilisce che tutte le operazioni di vendita e/o di acquisto di una società italiana con un’altra residente all’estero appartenente allo stesso gruppo dovranno avvenire secondo il valore normale dei beni e/o dei servizi oggetto del trasferimento.

Antonino Alfano

Anche l’ispezione dell’INPS può produrre un accertamento dell’Agenzia delle Entrate

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Gli accertamenti fiscali scaturiscono per la maggior parte da indagini dirette dell’Agenzia delle Entrate o da controlli e/o investigazioni della Guardia di Finanza. Non si esclude quindi per legge la possibilità che un accertamento

fiscale possa partire da un’ispezione dei funzionari dell’Inps. Ad esempio quando gli ispettori dell’Inps, durante un controllo, fanno emergere dei lavoratori in nero ciò significa che l’impresa ha nascosto una parte del suo volume d’affari. Quindi un accertamento indiretto dell’ente tributario potrà basarsi anche sul verbale redatto dagli ispettori dell’ente previdenziale e per rendere il tutto valido bisogna che l’imprenditore sia a conoscenza del varbale dell’Inps. Tutto questo è stato stabilito dalla ordinanza n° 13027/2012 della Corte di Cassazione.

Antonino Alfano

Oppressione fiscale per le imprese e per i proprietari di case

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Da tempo si afferma che le imprese italiana subiscono una pressione fiscale del 55% dell’utile mentre gli imprenditori (e non solo) sanno benissimo che la pressione fiscale, o meglio l’oppressione fiscale, si aggira intorno al 70%. Lo ricorda Achille Colombo Clerici, presidente di Assoedilizia, il quale dichiara che le imposte dirette e indirette complessivamente pesano per il 66%. “Tutto questo lo si spiega tenendo conto che il Pil del nostro paese comprende anche l’economia sommersa che equivale, secondo le indagini dell’Istat e dell’Eurostat, al 17% del Prodotto Interno Lordo dell’economia italiana. Se non conteggiamo il sommerso, la pressione fiscale sulle imprese ammonta ufficialmente al 55% e, invece, realmente la pressione fiscale raggiunge il 66%”. Il massimo esponente di Assoedilizia poi ricorda che l’oppressione fiscale non risparmia neanche la persona fisica proprietaria di immobili e, infatti, il carico fiscale sul proprietario di immobili raggiunge l’80%. Il restante non è sufficiente, ed ecco la motivazione secondo Assoedilizia del crollo del mercato immobiliare, per pagare le spese straordinarie e per coprire gli insoluti e i periodi sfitti.

Antonino Alfano

L’invio del modello 770/2012 è rinviato a settembre

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Fino al 20 settembre i datori di lavoro, in proprio o tramite i professionisti, possono inviare telematicamente il modello 770, sia ordinario e sia quello semplificato. Questo per permettere agli intermediari di potersi meglio organizzare con gli altri adempimenti fiscali che come sappiamo sono numerosi e complessi. Da anni che le categorie professionali interessate

chiedono che si possa inviare mensilmente, e non più annualmente, questo modello fiscale. La proroga, anche se comunicata cinque giorni prima della scadenza del 31 luglio, è stata ufficializzata con un comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) presieduto da Vittorio Umberto Grilli.

Antonino Alfano

Commercialisti e Agenzia delle Entrate avviano la mediazione tributaria

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Firmato il protocollo d’intesa tra l’Agenzia delle Entrate e il Consiglio Nazionale dei Commercialisti circa la valorizzazione della mediazione tributaria. L’istituto giuridico in questione ha lo scopo di migliorare il rapporto tra l’Amministrazione Finanziaria e i cittadini contribuenti rappresentati e tutelati dai professionisti contabili in sintonia con quanto sancito dallo Statuto dei

Contribuenti. L’accordo sottoscritto dal direttore centrale dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, e dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, Claudio Siciliotti, introduce un osservatorio permanente che dovrà visionare costantemente i risultati raggiunti dalla mediazione tributaria e in pratica stabilisce che l’Agenzia si impegnerà ad esaminare tutte le pratiche e se è il caso di sospendere l’atto impugnato per non recare danni al contribuente. Questo soltanto se si percepisce la volontà del contribuente a voler adempiere al suo dovere fiscale anche se non ha pagato precedentemente l’intero importo oppure se ha pagato con un leggero ritardo. Tutto questo per motivi validi e pertanto mediante la mediazione tributaria il contribuente potrà e dovrà spiegare le sue motivazioni. Invece l’ordine nazionale dei commercialisti s’impegna a diffondere tra i suoi iscritti l’importanza della mediazione tributaria e a partecipare con interesse all’osservatorio permanente per valutare i risultati e per offrire spunti e suggerimenti ai funzionari dell’ente tributario.

Antonino Alfano