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Finanza

Entro il 20 agosto gli studi di settore senza sanzioni

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L’impresa che si adegua ai nuovi studi di settore e che quindi è obbligata a versare un importo maggiore per le imposte non è costretta a pagare la maggiorazione dello 0,40% se verserà il tutto entro il 20 agosto.

Questo nuovo scenario deriva dalla pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della nuova versione di Gerico 1.0.2. in vigore dal 5 luglio.

Antonino Alfano

La conciliazione tributaria si perfeziona con le dovute garanzie

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Ricorso dell’Agenzia delle Entrate di Perugia contro la sentenza emanata dalla Commissione Tributaria dell’Umbria. Quest’ultima ha sottoscritto, in grado d’appello, un verbale di conciliazione con cui una società, che ha pagato soltanto una parte del debito e vale a dire una sola rata, si è trovata nella situazione di non dover nulla al fisco. L’Agenzia delle Entrate,

per questa motivazione, ha inoltrato ricorso ai giudici competenti per la cassazione della disposizione formulata dalla Commissione Tributaria dell’Umbria. L’ente dell’Agenzia delle Entrate si è appellato al 3° comma dell’art. 48 del d.lgs. n° 546 del 1992 che stabilisce che qualsiasi conciliazione tributaria, formalizzata da apposito verbale, si perfeziona soltanto con il pagamento dell’intera somma (da eseguirsi entro 20 giorni dalla sottoscrizione del verbale) dovuta oppure di una singola rata contestualmente però al rilascio di un’idonea garanzia per le restanti rate. Pertanto, qualora il pagamento sarà dilazionato, è necessario che il contribuente debitore rilasci per la restante parte una garanzia fideiussoria contestualmente al pagamento della prima rata. Soltanto in questa maniera il verbale di conciliazione tributaria produrrà i suoi effetti.

Antonino Alfano

Nasce la s.r.l. a capitale ridotto

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Si chiama società a responsabilità limitata “a capitale ridotto” la nuova forma societaria introdotta con il decreto legge n° 83 del 22 giugno 2012. La nuova s.r.l. è sorella della società a responsabilità limitata “semplificata” introdotta qualche tempo fa dal Governo Monti e infatti si adegua all’art. 2463 bis del Codice Civile che disciplina appunto la nuova s.r.l. semplificata.

La peculiarità della s.r.l. a capitale ridotto è rappresentata dall’ammontare del capitale sociale che può essere di 1 euro anche se non può superare il limite dei 10 mila euro che come sappiamo è il capitale minimo per costituire una s.r.l. ordinaria. A differenza della s.r.l. semplificata la società in questione dovrà essere costituita con un normale atto a pagamento del notaio e il ruolo di uno o più amministratori può essere ricoperto anche da persone fisiche non soci. Può essere costituita con un atto unilaterale (per le società con socio unico) o con un contratto stipulato da due o più persone che abbiano però compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione della società mentre è obbligatorio indicare nella fattura e negli altri documenti, come la corrispondenza, la denominazione sociale seguita dalla dicitura “a capitale ridotto”, dall’ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato, dall’indirizzo della sede sociale e dalla camera di commercio di riferimento.

 

Antonino Alfano

 

 

Si può versare il saldo dell’Iva con l’Unico 2012

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L’impresa che non ha pagato il saldo dell’Iva entro il 16 del mese di marzo può versarlo con l’Unico 2012 entro il 20 agosto oppure versarlo assieme al pagamento delle altre imposte. E’ ovvio che il saldo Iva può essere rateizzato anche se bisogna aggiungere lo 0,33% a titolo di interessi ad ogni rata

successiva alla prima. Resta comunque d’obbligo per quei contribuenti in ritardo con il versamento del saldo Iva di pagare lo 0,40% per ogni mese successivo a quello di marzo senza dover sostenere un pagamento per gli interessi.

Antonino Alfano

 

Indicazioni per i contribuenti morosi per l'IMU

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Successo per le entrate tributarie dello Stato Italiano che ha incassato il 90% del totale dell’Imu. Coloro che non hanno versato l’acconto previsto per il 18 giugno possono effettuare il ravvedimento operoso che prevede una sanzione dello 0,2% per ogni giorno successivo al 18 giugno fino al quattordicesimo, il 3% dal quindicesimo giorno fino al trentesimo e il

3,75% in più se si versa l’importo dovuto per l’Imu dopo trenta giorni dalla scadenza. In aggiunta alle diverse sanzioni il contribuente dovrà versare anche la parte di interessi del 2,5%. Una circolare dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito che non è previsto inserire nel modello F24 nessun codice specifico per le sanzioni e gli interessi.

Antonino Alfano