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Benefici anche per la prima casa ereditata

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Qualora l’immobile oggetto della successione risulti essere per l’erede la “prima abitazione” si applicano le stesse agevolazioni per l’acquisto della prima casa. I benefici sono estesi a tutti gli eredi se almeno uno tra questi sia in possesso dei requisiti per ottenere i benefici per l’acquisto della prima casa e nello specifico gli importi per l’imposta catastale, per l’imposta di

trascrizione e per l’imposta di registro ammontano nella misura fissa di 168 euro. L’erede dovrà essere residente nello stesso comune in cui è situato il bene immobile caduto in successione oppure dovrà, entro 18 mesi dall’apertura della successione, iniziare a svolgere il proprio lavoro nel comune in cui è localizzata l’abitazione. Anche per i cittadini italiani residenti all’estero o residenti in Italia ma che lavorano all’estero è possibile estendere i benefici della prima casa per il bene ricevuto in eredità e tutto questo è ammesso per il primo caso soltanto se la casa in questione risulti essere la prima abitazione in Italia, mentre, nel secondo caso soltanto se l’immobile è situato all’estero nella stessa città dove svolge l’attività lavorativa. Inoltre il bene oggetto della successione non deve appartenere alla categoria dei “fabbricati di lusso” e nello specifico l’erede non deve essere titolare (neanche in comunione con il suo coniuge) di nessun diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su di un qualsiasi immobile situato nello stesso comune della casa caduta in successione. Lo stesso vale anche per i diritti relativi agli immobili acquistati in qualsiasi parte d’Italia con le agevolazioni della prima casa.

Antonino Alfano

La determinazione del valore dei beni immobili ricevuti in eredità

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Ogni bene immobile facente parte di una successione ereditaria viene valutato in base al suo valore di mercato alla data di apertura del procedimento ereditario. Con precisione l’art. 14 del Testo Unico n° 346 del 1990 stabilisce che il valore di un immobile oggetto di una successione viene determinato in base al proprio valore di mercato al netto di eventuali diritti reali

di godimento che gravano sul bene; poi stabilisce per i diritti di usufrutto, uso e abitazione che l’importo si ricava dal prodotto tra il valore di mercato e il saggio legale d’interesse e per il diritto dell'enfiteuta il valore del bene è dato dal ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, dalla differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l'affrancazione mentre per il diritto del concedente la somma dovuta per l'affrancazione.

In ogni caso l’Agenzia delle Entrate potrà rettificare gli importi dei beni immobili soltanto se vi è una considerevole differenza tra il valore catastale e il valore di mercato utilizzando i seguenti moltiplicatori:

- 115 e 126 per gli edifici delle categorie A-B-C (esclusi A/10 e C/1). 115,5 se prima casa e 126 negli altri casi;

- 63 per gli edifici delle categorie A/10 e per gli edifici della categoria D;

- 42,84 per gli edifici della categoria C/1;

- 112,5 per i terreni.

Antonino Alfano

L’iva applicata da un sub-appaltatore in una ristrutturazione edile

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L’iva applicata da un’impresa sub-appaltatrice durante una ristrutturazione edile non è agevolata. L’iva agevolata del 10% può essere applicata dall’azienda principale al proprio committente soltanto se ci sono i requisiti per poterlo fare. Pertanto il sub-appaltatore dovrà fatturare all’appaltatore con l’iva pari al 21%.

Antonino Alfano

E’ anti-elusivo l’interposizione di persona nella compravendita di un immobile

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Il D.P.R. 600/1973 con l’art. 37 terzo comma stabilisce che è antielusivo l’interposizione di persona in una compravendita di un immobile anche se questo comportamento del contribuente non risulti fraudolento. Il caso specifico oggetto della sentenza della Cassazione n° 12788/2011 riguarda una persona fisica che firma un contratto preliminare nei confronti di

un’altra persona fisica per la vendita di un immobile. Precisamente il venditore promissario non adempie ai suoi obblighi e dona il suo bene alla figlia che, in seguito, a sua volta venderà la casa al promissario acquirente. E’ chiarissimo che questa interposizione di persona (comportamento non fraudolento) sia stata architettata per eludere le tasse sulla plusvalenza realizzata dalla cessione dei bene immobile.

Antonino Alfano

In arrivo la sanatoria per i lavoratori extra-comunitari clandestini

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Il datore di lavoro, come sancito dall’art. 5 del D.lgs. n° 109/2012, ha la possibilità di regolarizzare il personale composto da cittadini extra comunitari senza permesso di soggiorno. Lo stesso decreto stabilisce che possono chiedere il “condono” quelle imprese che nello specifico hanno assunto in nero i lavoratori senza permesso di soggiorno da almeno tre mesi prima

del 9 agosto 2012, giorno dell’entrata in vigore della legge. I lavoratori dipendenti in questione dovranno provare che vivono in Italia almeno dal 31 dicembre 2011 attraverso l’esibizione di documenti di enti pubblici e la dichiarazione di emersione dovrà essere presentata dall’azienda dal 15 settembre 2012 fino il 15 ottobre 2012 soltanto per quei lavoratori assunti a tempo pieno e non part-time (ad eccezione dei lavoratori domestici). Le imprese, per accedere alla sanatoria, dovranno sostenere un costo di euro 1000 per ogni lavoratore e contestualmente dovranno regolarizzare gli stipendi e i contributi previdenziali ed assicurativi degli ultimi sei mesi. Entro il 29 agosto saranno comunicate le modalità tecniche che le imprese dovranno seguire per compilare la richiesta di sanatoria da inoltrare allo sportello unico per l’immigrazione. Infine non sono ammessi alla sanatoria tutti quei datori di lavoro che negli ultimi cinque anni abbiano subito condanne per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per sfruttamento del lavoro. Oltre al D.lgs. n° 109/2012 un altro decreto, il D.lgs. n° 108/2012, favorisce l’ingresso ed il soggiorno per i cittadini extra U.E. che svolgono lavori altamente qualificati.

Antonino Alfano